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Aggiornato giovedì 16 ottobre 2008
Regolamento Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 19.12.1997)

CAPO I ( IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:PRINCIPI )

CAPO II ( PROCEDIMENTI D´UFFICIO )

CAPO III ( PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE )

CAPO IV ( RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

CAPO V ( PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

CAPO VI ( ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

CAPO VII( CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

CAPO VIII ( DISPOSIZIONI FINALI )

CAPO VIII ( IL DIRITTO DI ACCESSO: ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE Regolamento per l'accesso e la partecipazione al Procedimento Amministrativo )

TITOLO I ( Ambito di applicazioni)

TITOLO X ( ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune, delle istituzioni e degli altri organismi che dallo stesso direttamente dipendono, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

Il presente regolamento disciplina altresì la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi formati o detenuti dall'amministrazione comunale, sia da parte della collettività che dei singoli interessati, e definisce le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso.

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Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'amministrazione comunale, di un atto amministrativo.

I procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione comunale disciplinati da presente regolamento sono individuati nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

I procedimenti non individuati all'entrata in vigore del presente regolamento,che non risultano, quindi inclusi nelle tabelle allegate e che non rientrano fra quelli di cui ai successivi artt. 4,5 e 6 si concluderanno nel termine previsto dalle norme legislative o regolamentari agli stessi relative o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art.2 della legge 7 agosto 1990, n°241.

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L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti dei cittadini adottando le modalità, ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità stabilite dal presente regolamento.

L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto del responsabile del Settore competente.

Il Comune assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e dal presente regolamento.

In attuazione dell'art. 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il presente regolamento disciplina, per ciascuno tipo di procedimento, il termine entro il quale deve concludersi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della proposta o dell'adozione del provvedimento finale, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientrati nella disponibilità del comune di Pagani sottratti al diritto di accesso.

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In conformità a quanto stabilito dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n° 537, in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta od altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche e discrezionali e non sia previsto alcun limite o contigente complessivo per il rilascio degli atti predetti, l'atto di consenso è sostituito da una denuncia di inizio attività effettuata dall'interessato al Comune, accompagnata eventualmente dall'autocertificazione dello esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

Con la denuncia e l'eventuale autocertificazione l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dal comma successivo. Il dichiarante è punito con le sanzioni previste dal codice penale.

Spetta al Settore di competenza (ex Ripartizione), entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e al rimozione dei suoi effetti. L'interessato può provvedere, ove sia possibile, a confermare alla normativa vigente l'attività oggetto della denuncia ed i suoi effetti, entro il termine di trenta giorni.

sono escluse dalla disciplina di cui ai commi precedenti:

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In conformità a quanto stabilito dai D.P.R. 26 agosto 1992, n. 300, e 9 maggio1994, n. 407, è indicata nelle tabelle allegate, in corrispondenza ai procedimenti da tali decreti previsti, la scadenza alla quale si intende accolta la domanda di autorizzazione,licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, al quale sia subordinato l'esercizio di un'attività privata, qualora non sia comunicato all'interessato, entro il minor termine stabilito dal regolamento, il provvedimento di diniego.

L'interessato deve dichiarare nella domanda la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei effetti a legge o la sanatoria prevista dal comma successivo

Il dichiarante è punito con le sanzioni previste dal codice penale.

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Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l'attività amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.

Non rientrano nella disciplina dei procedimenti le richieste, anche formali, relative al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie, estratti di atti e documentazioni e di altri meri atti amministrativi, che devono avere esito immediato o, quando comportano ricerche ed adempimenti particolari, nel termine massimo di giorni 10 dalla richiesta. Le unità operative comunali (ex Sezioni) redigono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli sopraelencati, di loro competenza, il cui rilascio non è immediato, precisando per ciascun tipo il termine di emissione strettamente necessario e, comunque, non superiore a quello massimo sopra stabilito. L'elenco è approvato dal Sindaco o dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, nei dieci giorni successivi alla redazione. Allo stesso è assicurata la massima pubblicità presso gli uffici comunali ed attraverso gli organi d'informazione dei cittadini.

Non è soggetta a procedure formali l'attività che si manifesta da parte dei soggetti interessati mediante comunicazioni, registrazioni, dichiarazioni,variazioni relative allo stato civile, all'anagrafe, all'elettorato attivo, alla concessione di congedi ordinari brevi ed altri trattamenti obbligatori dovuti al personale ed a tutte le altre situazioni e condizioni che non richiedano un procedimento istruttorio, non comportino decisioni discrezionali e si concludano immediatamente, con formazione di atti, iscrizioni, cancellazioni che hanno luogo contestualmente al manifestarsi dell'iniziativa del soggetto interessato o tenuto.

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L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna spetta ai soggetti dell'organizzazione comunale ai quali l'esercizio di tali funzioni è attribuito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, secondo le competenze delle singole unità operative facenti parte dell'apparato burocratico dell'Ente.

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Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune, nei soggetti responsabili di cui al precedente art. 7, ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo promani da organo o da ufficio dello Stato, della Regione, o di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo generale del Comune, della richiesta o della proposta.

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Secondo i principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 e dallo statuto dell'ente, ed in conformità alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni e dell'attività amministrativa degli enti locali, tutti i soggetti che per effetto di tali norme sono direttamente portatori di interessi pubblici o privati ovvero portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto di presentare istanze per attivare procedimenti amministrativi da espletarsi e concludersi con le modalità di cui al presente regolamento.

Le domande o istanze rivolte ad organo del Comune diverso da quello competente, o pervenute ad ufficio comunale diverso da quello preposto a riceverle, non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre sette giorni, all'organo od al Settore competente dandone comunicazione proponente.

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Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda od istanza da parte dell'ufficio competente.

Le domande possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente per l'istruttoria.

All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio che è preposto a riceverla, rilascia all'interessato una ricevuta contenente :l'attestazione della data in cui è pervenuta e l'indicazione della persona responsabile del procedimento. Se alla domanda originale è acclusa copia informale, l'attestazione di ricevuta è apposta su tale copia che viene restituita al presentatore.

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento le domande ed i documenti a corredo delle stesse possono essere inviate anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso la data di ricevimento, ai fini di cui al primo comma, è quella in cui il plico perviene all'Ente e la ricevuta cha la attesta è costituita dall'avviso che viene restituito all'interessato a mezzo del servizio postale.

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La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune, ove gli stessi siano stati preventivamente determinati e portati a conoscenza dei cittadini. L'adozione da parte del comune di moduli - tipo non comporta obblighi aggiuntivi per l'interessato nel caso in cui nella domanda dallo stesso redatta siano contenuti tutti gli elementi necessari per attivare il procedimento o gli stessi siano acquisibili all'interno dell'ente.

Ove la domanda dell'interessato, pervenuta a mezzo del servizio postale o in altra forma non diretta, sia ritenuta irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 10 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata e completata.

Successive comunicazioni di irregolarità od incompletezza non interrompono detto termine.

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La documentazione prescritta, dalla quale risulta la sussistenza del requisiti o delle condizioni richieste da legge o regolamento per l'avvio del procedimento, deve essere presentata unitamente alla domanda, a pena di inammissibilità di quest'ultima, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

La documentazione necessaria per ciascun procedimento amministrativo è stabilita da legge, da regolamento e da atti emanati dai competenti organi comunali. Tali atti definiscono la documentazione da produrre dagli interessati in originale o copia autenticata, quella per la quale può essere presentata autocertificazione sostitutiva e i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione procedente è tenuta ad accertare d'ufficio dal responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dall'art. 15.

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Le unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali sono: i Settori (ex ripartizioni ) e le Unità operative (ex Sezioni). Settori e Sezioni costituiscono l'apparato organizzativo- amministrativo dell'Ente. Riguardo al provvedimento finale sono responsabili i Funzionari - Capi Settore o gli organi dell'Ente, quando competenti per legge.

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I procedimenti relativi ad atti di competenza di questa amministrazione sono attribuiti alla responsabilità dei Settori (ex ripartizioni) e delle unità operative (ex sezioni) secondo le determinazioni delle tabelle allegate.

Il Funzionario - responsabile di ciascun settore è identificato quale responsabile del procedimento e ad esso sono attribuiti i compiti e le facoltà di cui agli artt. 5 e 6 della legge 241/90.

Qualora il funzionario - responsabile di settore, la responsabilità del procedimento ne dà contestuale comunicazione al proponente.

In caso di assenza o impedimento del funzionario - responsabile di settore, la responsabilità del procedimento è automaticamente attribuita all'istruttore direttivo della sezione competente.

Per agevolare il rapporto fra i cittadini e l'organizzazione comunale, tutti i dipendenti addetti ai servizi per il pubblico sono dotati della tessera individuale di riconoscimento, da esporre durante il servizio nella forma prevista dalle disposizioni vigenti.

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Qualora non sussistono specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro cinque giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste dal successivo art. 17, l'inizio del procedimento :

Il responsabile del procedimento ha facoltà, previa motivazione da inserire agli atti dello stesso, di dare inizio all'istruttoria e, de del caso, di promuovere od adottare provvedimenti cautelari, anche prima di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma, quando sussistano particolari motivazioni che rendano i provvedimenti predetti indifferibili ed urgenti per la salvaguardia del pubblico interesse.

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Il responsabile del procedimento d'ufficio provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 15 dell'avvio del procedimento stesso tramite comunicazione personale, effettuata mediante notifica dei messi comunali o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella comunicazione devono essere indicati:

Qualora, per il numero o l'incertezza d'individuazione degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per alcuni di essi, impossibile o gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 241/90, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga:

L'omissione o il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile preposto del settore (ex ripartizione) competente il quale è tenuto a fornire, entro 5 giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

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Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o di interessi privati e le associazioni ed i comitati che riuniscono e rappresentano soggetti portatori d'interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi, con eventuali memorie e documenti, entro il termine di cui al successivo art. 19, primo comma, let.b.

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I soggetti di cui all'art. 16 e quelli interessati di cui all'art. 18 hanno diritto di:

Quando risulti necessario, i soggetti di cui art. 16 e, se noti, quelli di cui all'art. 18, possono essere invitati dal responsabile del procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili ai fini del perfezionamento dell'istruttoria.

I soggetti di cui all'art. 16 possono farsi rappresentare, nell'iniziativa e negli interventi nel procedimento, da un procuratore. La procura, da allegare in copia autentica agli atti del procedimento, può autorizzare il procuratore ad intraprendere tutte le azioni relative all'attivazione del procedimento, ad intervenire nello stesso per l'esercizio dei diritti di cui al precedente primo comma ed a concludere e stipulare gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n° 241. Il procuratore può essere inoltre costituito quale domiciliatario del soggetto interessato; in talcoso l'amministrazione deve effettuare l'invio presso il suo recapito di tutte le notificazioni e comunicazioni relative al procedimento destinate all'interessato.

I soggetti di cui agli artt. 16 e 18 possono farsi assistere nell'iniziativa e negli interventi nel procedimento e nella conclusione e stipula degli accordi di cui all'art. 11 della legge 241/90, da un consulente dagli stessi prescelto.

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D'intesa con i responsabili dei Settori interessati (ex Capi Ripartizione) competenti, la Giunta comunale dispone la massima semplificazione dell'attività amministrativa riducendo all'essenziale le procedure che comportano pareri consultivi di uffici diversi da quello cui appartiene l'unità operativa (sezione) alla quale è assegnata l'istruttoria del procedimento.

Quando è previsto il parere di commissioni autonomamente istituite dall'amministrazione comunale, la Giunta:

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Gli atti originali relativi al procedimento amministrativo restano depositati presso il responsabile dello stesso e non possono essere trasmessi o prelevati, salvo eccezionali motivate esigenze, da altri soggetti ed uffici dell'Ente o da altre pubbliche amministrazioni.

Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altri settori, lo stesso viene richiesto dal responsabile al responsabile del settore interessato e viene dallo stesso espresso entro il termine massimo di cinque giorni dalla richiesta, alla quale, ove occorra, sono allegate fotocopie degli atti indispensabili per l'espressione del parere.

Nel caso che dall'istruttoria del procedimento risulti necessaria la valutazione di più Settori (ex Ripartizioni), per l'espressione di un parere fra gli stessi concertato, il responsabile del Settore titolare del procedimento promuove una conferenza interna dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei settori interessati e che si tiene entro cinque giorni dalla convocazione. All'invito viene acclusa copia della documentazione utile per la tempestiva valutazione di tutti gli elementi di valutazione necessari a ciascun partecipante per il pronunciamento collegiale richiesto. I soggetti invitati possono farsi sostituire da loro collaboratori con incarico formale, i quali partecipano e non provvedono a farsi sostituire s'intendono favorevoli alle proposte all'esame della Conferenza. La conferenza si riunisce in prima convocazione, all'ora fissata, presenti tutti i suoi componenti. Trascorsi trenta minuti la riunione è valida se sono presenti la metà degli invitati

Tutti i pareri devono essere espressi entro i termini fissati dal presente articolo. Ove il parere non sia espresso entro il termine stabilito, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvo i casi nei quali il parere è obbligatorio per legge o regolamento.

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In tutti i casi nei quali la legge prescrive che per l'emanazione di un provvedimento i competenza degli organi comunali è necessario il parere, il nulla-osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso, la valutazione tecnica ed altra determinazione, comunque denominata, di altre pubbliche amministrazioni, che può essere richiesta ed ottenuta direttamente dall'interessato, tale acquisizione deve avvenire prima della presentazione della domanda che attiva il procedimento presso il comune e gli atti rilasciati, vistati od approvati dalle amministrazioni adite devono essere allegati all'istanza.

Negli altri casi nei quali sia prescritto da legge o da regolamento che gli organi del Comune, nel corso del procedimento, devono obbligatoriamente e direttamente sentire il parere di un organo consultivo di altra amministrazione pubblica, lo stesso deve essere richiesto dal responsabile del procedimento nel più breve tempo e con tutti gli elementi e documentazioni necessarie, prodotte in copia dallo stesso autenticata. La richiesta è inviata dal Comune a mezzo telefax o lettera con avviso di ricevimento. Dalla data della trasmissione o da quella risultante dal predetto avviso decorre il termine entro il quale l'amministrazione adita deve emettere il suo parere. Il termine è prefissato da disposizioni di legge o di regolamento; in mancanza il parere è espresso e fatto pervenire al Comune entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Quando il parere è favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici, secondo icomma 5 dell'art. 16 della legge 241/90.

Decorso il termine senza che l'amministrazione adita abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che ne giustificano la proroga per un tempo precisato e non superiore a quello stabilito dal successivo comma, è in facoltà dell'amministrazione comunale, e per essa del responsabile del procedimento, di procedere nell'istruttoria indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Nel caso in cui l'amministrazione adita abbia rappresentato esigenze istruttorie oppure l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al secondo comma, deve precisare l'ulteriore tempo necessario, non superiore ad altri 90 giorni, che ricominciano a decorrere, per una sola volta, dalla precedente scadenza o, nel caso che siano state richieste notizie o documenti integrativi, dalla data in cui gli stessi sono fatti pervenire all'amministrazione adita.

Il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la necessità di attendere il parere per l'ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può essere comunque superiore a 90 giorni.

Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientali, monumentale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini e che non possono, per espresso divieto stabilito dalla legge, essere preventivamente acquisiti presso le predette amministrazioni dagli interessati secondo quanto previsto al primo comma. Quando , trascorsi 90 giorni dalla richiesta, le amministrazioni adite non si siano espresse, il responsabile del procedimento richiede alle stesse di precisare il termine entro il quale provvederanno e lo partecipa agli interessati, precisando agli stessi i conseguenti effetti di cui al precedente comma.

Nel caso in cui le amministrazioni adite non rispondano alla richiesta di cui al precedente comma o differiscano l'emissione del parere di loro competenza senza motivazione e comunque oltre i limiti fissati dal loro ordinamento o, in mancanza dalla legge. Il Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento, segnale l'accaduto all'amministrazione centrale dalla quale dipende quella periferica inadempiente, richiedendone l'intervento per superare il ritardo verificatosi. Della segnalazione viene inviata copia ai soggetti di cui agli artt. 16 e 18 del presente regolamento.

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Le osservazioni e le proposte presentate secondo quanto previsto dall'art. 19, primo comma, del presente regolamento, quando non sono di pregiudizio ai diritti di terzi ed in ogni caso al perseguimento del pubblico interesse, possono essere accolte e costituire oggetto di accordi con gli interessati.

Gli accordi possono determinare, integralmente o parzialmente, soltanto l'eventuale contenuto discrezionale del provvedimento.

Accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentiti solo nei casi espressamente previsti da disposizioni di legge.

Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Per l'amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal responsabile del settore di competenza o, in assenza, dal Segretario Generale, o dal Direttore Generale, se nominato.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi effettivamente verificatisi in danno della controparte interessata.

Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, si applicano le norme del quinto comma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

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Ogni procedimento amministrativo deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento adottato dal responsabile del procedimento così come determinato all'art. 14, eccettuati quelli di competenza di altri organi dell'ente per disposizioni della legge, dello statuto o dei regolamenti.

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

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I termini per la conclusione dei procedimenti, indicati nelle tabelle allegate, si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.

Le responsabilità relative alla completezza ed esattezza degli adempimenti prescritti ed al rispetto dei tempi stabiliti per l'istruttoria fanno carico al responsabile del procedimento e, per quanto attiene alle funzioni di sua competenza, al responsabile dell'unità operativa (ex capo sezione).

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'amministratore comunale, l'interessato può produrre istanza al responsabile del procedimento, il quale ha l'obbligo di provvedere direttamente entro trenta giorni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 ter della legge 11.7.95., n. 273.

L'inosservanza dei termini procedimentali comporta accertamenti ai fini delle sanzioni previste a carico dei dipendenti dagli artt. 20. commi 9 e 19, e 59 del D.L.vo n° 29/93 e successive modificazione ed integrazioni.

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Al destinatario deve essere comunicato, mediante notifica effettuata dai messi comunali o raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento conclusivo del procedimento.

Se le motivazioni del provvedimento risultano da altro atto del Comune nello stesso richiamato, insieme alla comunicazione del provvedimento stesso, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui esso si richiama.

In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

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Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei confronti delle attività degli organi del Comune diretta all'emanazione di atti normativi regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formulazione.

Le predette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

La concessione di benefici e sovvenzioni ed altri benefici economici di cui all'art. 12 della legge 241/90, è disciplinata da apposito regolamento comunale di attuazione della norma citata.

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Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.

Il regolamento è a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici e servizi comunali, in un numero di copie che ne consenta la consultazione immediata da parte di una pluralità di persone.

Ogni cittadino od associazione può richiederne copia, con pagamento del rimborso spese per la fotocopiatura.

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Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 17, c. 33, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in conformità alla norma di cui al precedente comma.

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Il presente regolamento si applica, relativamente al diritto di accesso partecipativo, ai procedimenti amministrativi di competenza di settori od oragni dell'amministrazione comunale, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

Il diritto di accesso conoscitivo è esercitato per tutti gli atti o documenti amministrativi dell'amministrazione, nonché nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari di pubblici servizi dell'amministrazione da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Nell'ambito e per l'applicazione della legge 241/90 è stato istituito, con delibera di C.C. n. 82 del 12.12.1991 l'ufficio per la visione dei provvedimenti da parte dei cittadini al quale sono demandate le funzioni di cui al presente regolamento.

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L'Amministrazione comunale, attraverso l'ufficio di cui all'art. 1, comma 3, garantisce a tutti i cittadini nelle forme previste dalla legge 241/90 e dal presente regolamento il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta.

Quindi l'ufficio a il compito di rispondere:

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Tutti gli atti ed i documenti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, del presente regolamento, ovvero per motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione.

Al fine di aumentare la trasparenza e la controllabilità dfell'azione amministrativa, il Comune rende pubblici, nei limiti di cui alla legge 675/1996, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e di comunicazione di massa:

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È assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o estrazione di copia, riconoscendo, in questo modo, il diritto ad un'informazione qualificata in relazione ad una specifica legittimazione a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

In tale cornice è previsto l'accesso:

Tutti gli uffici ed i dipendenti dell'amministrazione comunale hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione per l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

L'esame dei documenti è gratuito.

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Fatta salva la riservatezza e il buon andamento della pubblica amministrazione, chiunque vi abbia interesse, ha diritto di accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso che lo riguardano in quanto destinatario dell'atto finale o soggetto che per la legge deve intervenire nel procedimento o, infine, soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento stesso.

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Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio di competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, ovvero all'ufficio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far accertare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del Settore- Ripartizione competente3 e del nominativo del responsabile del relativo procedimento.

La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

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Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta mediante apposizione del timbro d'ingresso.

La richiesta formale presentata all'amministrazione comunale e non a quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Ove la richiesta sia irregolare od incompleta l'Amministrazione, entro quindici giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Responsabile del procedimento d'accesso è il responsabile o, su designazione di questi, altro dipendente addetto al Settore-Ripartizione competente a formare l'atto o detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il responsabile o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente.

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Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono:

I consiglieri comunali, ai fini dell'effettivo e pieno esercizio della loro funzione e nella loro qualità, per ottenere rilascio delle copie dei provvedimenti senza spese, dovranno inoltrare domanda scritta al Segretario Generale. La domanda potrà essere redatta in carta non in bollo solo se recherà espressamente la dichiarazione che la copia viene richiesta in carta non bollata in relazione alla qualità di Consigliere Comunale. Le copie dovranno essere autenticate dal Funzionario Capo Settore, o suo delegato. Sulle stesse dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Copia rilasciata in esenzione dal bollo per l'uso relativo alla carica di Consigliere Comunale".

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Alle istanze dei cittadini l'Amministrazione dà riscontro mediante provvedimento espresso da adottarsi entro un termine di 10 giorni dalla data in cui l'istanza è stata protocollata o entro il termine più lungo di 15 giorni che sia richiesto dalla quantità rilevante di documenti richiesti.

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L'accessibilità agli atti può essere vietata, con decreto temporaneo e motivato dal Sindaco o da chi ne esercita la funzione vicaria a norma del comma 3 dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese ed in particolare quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici, legge 675/1996.

Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:

L'accesso ai documenti richiesti può essere differito sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, così come prescritto dal comma 6 dell'art. 24 della legge 241/1990.

Anche il diniego o il differimento dell'accessibilità agli atti di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 è formalizzato con decreto motivato del Sindaco o di chi ne esercita la funzione vicaria.

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Contro le determinazioni amministrative concernenti l'accesso o il silenzio -rifiuto formatosi nei 15 giorni trascorsi inutilmente dalla richiesta, il richiedente può ricorrere entro il termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.

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