Sommario

oggi è Domenica 4 giugno 2023
Cerca
Mappa del sito


Organismi di Partecipazione

Pari Opportunità

Associazionismo

Partecipazione dei cittadini


Aggiornato Martedí 19 aprile 2022
Notificazione atti Amministrazione finanziaria

La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Detto articolo dispone che la  notificazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. (già sopra   illustrate) con le seguenti modifiche:

Per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati si applicano le disposizioni dell'art. 145 c.p.c.

Per quanto riguarda le società di fatto, la notifica è eseguita, ove esista e sia conosciuto dall'Ufficio comunale, al socio che rappresenta ed amministra la società. 

La rappresentanza, infatti, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto (art. 62 D.P.R. 600/73).

Com'è noto,  con il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, meglio conosciuto come decreto “Visco-Bersani”, sono state introdotte rilevanti modifiche in tema di notificazione degli atti tributari, tra le quali la cristallizzazione del principio - che ormai si era fatto strada - della notifica degli atti tributari ai cittadini italiani residenti all'estero, presso la residenza estera.

Il legislatore, con l' articolo 37, comma 27, del D.L. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006)  ha aggiunto al comma 1, dell'art. 60  DPR 600/1973, la lettera e-bis, traducendo  in norma un cammino già avviato a livello di prassi, rispondendo inoltre alle sollecitazioni provenienti dalle istituzioni europee, per un rapido adeguamento della disciplina  ai principi del diritto comunitario.

La nuova lettera e-bis, attribuisce al contribuente la facoltà di comunicare al competente ufficio locale l'indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano.

La possibilità di avvalersi di siffatta facoltà presuppone che il contribuente non abbia la residenza in Italia,  non vi abbia eletto domicilio (ai sensi della lettera d) dell'articolo 60, primo comma, DPR n. 600 del 1973) e non vi abbia costituito un rappresentante legittimato a ricevere, in sua vece, la notifica degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.

Qualora il contribuente intenda avvalersi della predetta facoltà, la notificazione degli atti tributari verrà effettuata con “spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento” all'indirizzo estero comunicato, fatta sempre salva la possibilità che l'atto o l'avviso stesso venga consegnato in mani proprie del destinatario.

Il predetto intervento normativo mantiene dunque  ferma l'inapplicabilità al rito tributario dell'art. 142 del C.p.c., introducendo una peculiare forma di notifica dell'atto ai residenti all'estero, piuttosto snella,  e consentendone l'utilizzo soltanto per  quei cittadini che si siano avvalsi della facoltà di comunicazione dell'indirizzo estero all'amministrazione finanziaria.