DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33(in G.U.n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013) -Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 5
- L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Potere sostitutivo
Con deliberazione della Giunta n. 105 del 27/08/2018 è stato dato attuazione a quanto previsto dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 giugno 1990, n. 241 e dell'art.43 del d.Lgs. 33/2013
Soggetto che esercita il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del responsabile apicale in relazione alla conclusione dei procedimenti amministrativi di sua competenza (L.241/90, art.2, co.9-bis) è il Segretario generale
Soggetto che esercita il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del funzionario incaricato in relazione alla conclusione dei procedimenti amministrativi di sua competenza (L.241/90, art.2, co.9-bis) è il Responsabile del Settore