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Aggiornato giovedì 11 giugno 2020
CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE e VICE SEGRETARIO

ART.14 (Il Segretario comunale)

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali, al quale si accede per concorso.

La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre i 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d ' ufficio.

Il Segretario Comunale :

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ART.15 (Il Vice Segretario)

Il Sindaco può conferire le funzioni di Vice Segretario Generale ad un dipendente inquadrato in ctg. D, in possesso della laurea in giurisprudenza;

Il Vice Segretario esercita funzioni vicarie del Segretario generale, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Egli collabora strettamente con il Segretario nell'esercizio delle funzioni a questi attribuite;

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali;

Le funzioni di Vice Segretario possono essere revocate con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d ' ufficio.

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