Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali, al quale si accede per concorso.
La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre i 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d ' ufficio.
Il Segretario Comunale :
Il Sindaco può conferire le funzioni di Vice Segretario Generale ad un dipendente inquadrato in ctg. D, in possesso della laurea in giurisprudenza;
Il Vice Segretario esercita funzioni vicarie del Segretario generale, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Egli collabora strettamente con il Segretario nell'esercizio delle funzioni a questi attribuite;
Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali;
Le funzioni di Vice Segretario possono essere revocate con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d ' ufficio.