Il ricorso al conferimento di incarichi professionali e di consulenza può aversi:
Gli incarichi di cui al precedente articolo possono essere conferiti:
Il conferimento degli incarichi di consulenza, in ragione delle esigenze dell'Amministrazione, è formalizzato con provvedimento del Responsabile del Settore competente, nel quale dovranno essere indicati i motivi che, secondo i presupposti di cui all'articolo 35 , giustificano il conferimento dell'incarico specifico.
Gli incarichi sono conferiti, con riferimento all ' oggetto degli stessi, tenendo presenti:
La determinazione di affidamento dell ' incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con espresso riferimento alla qualificazione e/o esperienza professionale dell ' incaricato.
La stessa determinazione di conferimento deve espressamente indicare il compenso complessivo previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell ' incarico ed il termine di esecuzione dello stesso e deve avere in allegato e quale parte integrante apposito disciplinare contenente tutte le indicazioni operative ed attuative.
Per la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, si deve fare riferimento, ove previsti, agli onorari degli ordini professionali di appartenenza e, a tal proposito, i relativi documenti fiscali presentati per il pagamento devono essere liquidati, per la relativa congruità, dall'ordine professionale stesso.
Qualora le tariffe professionali stabiliscano tariffe oscillanti tra un minimo e un massimo, si applicano in misura non superiore alle tariffe minime. In mancanza di una tariffa professionale, la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, avverrà secondo principi di equiparazione alla retribuzione prevista per i dipendenti dell'Amministrazione con posizione economica D/3.
Nel caso di incarichi conferiti ai soggetti previsti alle lettere c) e d) del precedente articolo 37, il compenso verrà determinato previa contrattazione tra le parti.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di anagrafe degli incarichi esterni, è istituito dall'Amministrazione , a proprio uso, un registro degli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento e nel quale devono essere annotati, oltre a tutti gli incarichi, i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.
Il registro degli incarichi è pubblico.
Qualsiasi cittadino può consultare il registro, facendone richiesta secondo le norme previste nel vigente regolamento sull ' accesso agli atti amministrativi.
Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito, agli incaricati o loro rappresentanti è attribuita la facoltà di accesso agli uffici e agli atti e di sentire i responsabili di settore e di unità organizzativa.
Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di collaboratori di sua fiducia che, comunque, resteranno estranei da qualunque rapporto con l'Ente.
L ' Amministrazione è sollevata dall ' incaricato da qualunque responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell ' incarico.
L'Amministrazione non può procedere al conferimento di incarichi a soggetti che:
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, le superiori cause ostative verranno meno con il decorso di un biennio dalla data di accertamento della condizione.
Al fine degli adempimenti previsti dalla L.626/94 e successive, il Sindaco - con proprio motivato decreto - individua il datore di lavoro tra i titolari di funzioni gestionali;
Al fine dell ' applicazione delle norme della legge sono responsabili tutti i titolari delle funzioni gestionali.