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Aggiornato lunedì 18 novembre 2013
CAPO VIII - ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI PRESSO TERZI DA PARTE DEI DIPENDENTI

Articolo 49 (Incompatibilità)

Sono incompatibili con lo stato giuridico del pubblico impiego tutte le attività poste in essere dal dipendente, sia in forma individuale che societaria, che abbiano natura imprenditoriale ai sensi dell'art.2082 del c.c..

Sono parimenti considerate incompatibili ogni attività o prestazione effettuata in favore di privati e/o società anche di capitale se non nei casi espressamente previsti negli articoli successivi;

Sono, infine, incompatibili con il rapporto di pubblico impiego gli incarichi di lavoro che:

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Articolo 50 (Limiti all'incompatibilità)

I divieti di cui all'articolo precedente non si applicano nei casi di partecipazione a società cooperative, purchè i dipendenti non rivestano cariche amministrative, né per svolgere attività di perito od arbitro, previa autorizzazione dell'ente.

I dipendenti possono collaborare con redazioni di giornali e/o riviste.

I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa l'attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.

E ' consentito, altresì , l'esercizio di attività artistica, purchè non sia esercitata professionalmente.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell ' Ente, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche intese nel senso di incarichi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le funzioni d'istituto dell ' Amministrazione.

Sono fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale, le disposizioni legislative generali e di comparto, disciplinanti la materia.

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Articolo 51 (Provvedimenti per i casi di incompatibilità)

La violazione da parte del dipendente dei divieti di cui agli articoli precedenti costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art.1, co.61, della L.662/96 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, il recesso dell'Amministrazione può intervenire esclusivamente previa instaurazione di procedimento disciplinare, ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.

Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative, generali o di comparto, disciplinanti la materia.

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Articolo 52 (Segnalazione dei casi di incompatibilità)

I Responsabili di Settore sono tenuti a segnalare al responsabile competente in materia di personale, i casi di attività incompatibili con lo stato giuridico del pubblico impiego dei quali siano venuti , comunque, a conoscenza, relativamente a personale assegnato all'Area di preposizione, per l'attivazione del conseguente procedimento disciplinare .

Il Settore competente in materia di personale che abbia, comunque, notizia di situazioni di incompatibilità, svolge autonomamente gli opportuni accertamenti e instaura direttamente il procedimento disciplinare.

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Articolo 53 (Cumulo di impieghi)

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Ciascun responsabile di Settore è tenuto a comunicare secondo le modalità di cui all'articolo precedente, i casi di cumulo riguardanti il personale dipendente.

L'assunzione di altri impieghi, nei casi in cui la legge non consenta il cumulo, comporta di diritto la cessazione del precedente impiego dalla data di assunzione del nuovo.

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Articolo 54 (Autorizzazione allo svolgimento di incarichi a favore di soggetti terzi pubblici o privati- Criteri generali)

Rientrano nella categoria degli incarichi professionali le prestazioni lavorative svolte, dal personale dipendente dell'ente, in assenza del vincolo di subordinazione , al di fuori delle mansioni assegnate e, comunque, dei doveri d'ufficio, a favore di soggetti terzi, pubblici e privati.

Lo svolgimento di incarichi professionali da parte del personale dipendente deve essere, ove richiesto, preventivamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Comune può autorizzare i propri dipendenti, di qualsiasi qualifica e profilo, allo svolgimento di incarichi presso terzi. L ' autorizzazione allo svolgimento di incarichi è disposta dal Responsabile di Settore, per i dipendenti, e dal Sindaco, per i Responsabili, con proprio atto.

La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Il termine decorre dalla data di presentazione della richiesta al servizio protocollo del Comune.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dal normale orario di servizio e dovrà escludere l'utilizzo di attrezzature, mezzi informativi, testi, oggetti o strumenti professionali , purchè non espressamente autorizzati, in dotazione all'unità cui il dipendente appartiene.

Del pari lo svolgimento dell'incarico dovrà escludere qualsiasi contatto, rapporto diretto, telefonico od altro mezzo di comunicazione, semprechè non espressamente autorizzato, fra dipendente incaricato e committente o chi per esso, nel corso del normale orario di lavoro.

L'Amministrazione comunale, nei limiti imposti dalle proprie esigenze funzionali ed erogative, riconosce, nello svolgimento di incarichi professionali esterni , concreta occasione d'accrescimento professionale per il personale dipendente interessato, nonché positivo strumento divulgativo e di scambio delle esperienze organizzative e gestionali condotte da ciascun ente, amministrazione e/o soggetto pubblico e privato, nell' ottica della maggior diffusione, omogeneizzazione ed ottimizzazione dei modelli aziendali adottati.

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Articolo 55 (Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di altre Amministrazioni)

L'Amministrazione comunale può autorizzare i propri dipendenti a svolgere, presso amministrazioni dello Stato, Regioni, enti pubblici locali, aziende, associazioni e consorzi tra enti locali, società con partecipazione pubblica e Aziende sanitarie locali, incarichi in qualità di perito, arbitro, consulente, membro di gruppo di lavoro, collaboratore professionale, ovvero ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro, verificate le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio in atto con l'Amministrazione comunale.

Le prestazioni autorizzabili devono necessariamente rivestire il carattere della temporaneità

Sono fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale, eventuali disposizioni legislative generali o speciali, disciplinanti la materia.

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Articolo 56 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 58 e 59 è subordinata alle seguenti condizioni e adempimenti:

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Articolo 57 (Prestazioni non soggette ad autorizzazione)

Non sono, comunque, soggette ad autorizzazioni le seguenti prestazioni rese, al di fuori dell'orario di servizio:

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Articolo 58 (Abrogazioni)

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con quanto disposto dallo stesso.

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